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Legislazione
LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE
Convention of the protection of the underwater cultural heritage. Paris 2 november 2001
Codice dei Beni Culturali, Sezione II - Ricerche e rinvenimento fortuiti nella zona contigua al mare territoriale Art. 94 Convenzione UNESCO : Gli oggetti archeologici estorici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle "Regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo " allegate alla Convenzione Unesco sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001